Codici CER rifiuti

Inserisci nella casella il codice CER di interesse o la sua descrizione


Codici CER

Il CER (catalogo europeo dei rifiuti) è un elenco dei codici di classificazione dei rifiuti.

Esso risponde alla direttiva 75/442/CEE, la quale definisce il termine rifiuti nel modo seguente:

“Qualsiasi sostanza od oggetto che rientri nelle categorie riportate nell’allegato I e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.”

L’ elenco europeo dei rifiuti si applica a tutti i rifiuti destinati allo smaltimento oppure al recupero.

I codici CER rifiuti sono sequenze numeriche composte da 6 cifre; esse hanno la finalità di identificare uno specifico tipo di rifiuto, in genere basandosi sul processo produttivo da cui è originato. nello specifico, la prima parte del codice identifica il capitolo di riferimento, mentre il secondo usualmente il tipo di processo produttivo.

I codici sono citati nell’Elenco dei rifiuti istituito dall’Unione europea per mezzo della decisione 2000/532/Ce.

Come esempio chiarificatore, citiamo alcuni dei numerosi codici supportati da Ecotec:

Codice CER 170904 – rifiuti misti dell’attivita’ di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02 e 17 09 03

Codice CER 150110 – imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze

Codice CER 150102 – imballaggi in plastica

Per la ricerca del Codici CER e alla descrizione sommaria dei relativi trattamenti effettuabili da Ecotec, è sufficiente inserire nella casella in alto il codice CER di interesse o la sua descrizione.


Codici EER

Il 1° giugno 2015 è entrata in vigore la Decisione 2014/995/UE, che reca il nuovo Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) in sostituzione dell’elenco codici CER.

Le principali novità:

– introdotte nuove definizioni

– introdotti tre nuovi codici:

  • 010310* fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07
  • 160307* mercurio metallico
  • 190308* mercurio parzialmente stabilizzato

– per le caratteristiche di pericolo HP 4, HP 6 e HP 8, ai fini della valutazione si applicano i valori soglia per le singole sostanze

Entrerà contestualmente in vigore il Regolamento CLP 1272/2008/CE, che adegua la precedente normativa UE al GHS.